La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un docente, coordinatore provinciale per l'educazione fisica, a percepire il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione del 10%. Il Ministero ricorrente sosteneva l'applicazione di un compenso forfettario basato su accordi integrativi, ma la Suprema Corte ha stabilito che l'art. 87 del CCNL prevale, non essendoci delega alla contrattazione di secondo livello per introdurre trattamenti peggiorativi. Il docente ha dunque diritto al pagamento delle ore prestate oltre le 18 settimanali, fino a un massimo di 6 ore, calcolate sulla base della retribuzione oraria maggiorata.
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