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Art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006-2009

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Compenso ore eccedenti docenti: CCNL batte accordo integrativo
La Corte di Cassazione ha stabilito il corretto compenso per le ore eccedenti di un docente coordinatore provinciale. Il Ministero sosteneva di poter applicare un accordo integrativo successivo, meno favorevole. L'erede del docente, invece, richiedeva l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), che prevedeva una maggiorazione fissa del 10%. La Corte ha dato ragione all'erede, chiarendo che il CCNL non aveva delegato alla contrattazione integrativa il potere di modificare in peggio il trattamento economico per quelle specifiche attività. Di conseguenza, il Ministero è stato condannato a pagare le differenze retributive basate sulla regola più favorevole del CCNL.
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Ore eccedenti in ferie: il Ministero deve pagare anche d’estate
Un docente coordinatore ha chiesto il pagamento delle ore di lavoro aggiuntive anche durante le vacanze estive. Il Ministero si opponeva, considerandolo un compenso extra non dovuto nei mesi non lavorati. La Cassazione ha stabilito che questo specifico **compenso ore eccedenti periodo feriale** è parte della retribuzione ordinaria e non un semplice extra. Pertanto, deve essere pagato per tutte le dodici mensilità, inclusi i mesi di ferie. Il docente ha vinto la causa, ottenendo il riconoscimento del suo diritto e la condanna del Ministero al pagamento.
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Compenso coordinatore: il Ministero paga, ricorso tardivo decisivo
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di una Coordinatrice Provinciale di educazione fisica a ricevere il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, superiore a quello stabilito da un accordo successivo. Il Ministero dell'Istruzione sosteneva che alla lavoratrice spettasse un compenso forfettario inferiore, legato a specifici progetti. La Suprema Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito della questione. Ha dichiarato il ricorso del Ministero inammissibile perché presentato oltre il termine di legge. La decisione sancisce in via definitiva il diritto al corretto compenso della coordinatrice di educazione fisica, condannando il Ministero al pagamento delle spese legali.
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Ore eccedenti: maggiorazione 10% per i coordinatori
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un docente, coordinatore provinciale per l'educazione fisica, a percepire il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione del 10%. Il Ministero ricorrente sosteneva l'applicazione di un compenso forfettario basato su accordi integrativi, ma la Suprema Corte ha stabilito che l'art. 87 del CCNL prevale, non essendoci delega alla contrattazione di secondo livello per introdurre trattamenti peggiorativi. Il docente ha dunque diritto al pagamento delle ore prestate oltre le 18 settimanali, fino a un massimo di 6 ore, calcolate sulla base della retribuzione oraria maggiorata.
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Retribuzione ore eccedenti: guida alla Cassazione
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della retribuzione ore eccedenti per i coordinatori provinciali di educazione fisica nel comparto scuola. La controversia riguardava la spettanza del compenso durante le ferie e la possibilità di derogare al calcolo della maggiorazione del 10% tramite contrattazione integrativa. La Corte ha stabilito che, data la natura accessoria, il compenso non è dovuto durante le ferie. Tuttavia, ha accolto il ricorso della lavoratrice chiarendo che il regime di calcolo previsto dal CCNL per i coordinatori è specifico e non può essere sostituito da regimi forfettari locali, cassando la sentenza d'appello sul punto.
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Retribuzione ore eccedenti: guida al calcolo CCNL
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un coordinatore provinciale per l'educazione fisica a ricevere la retribuzione ore eccedenti con una maggiorazione del 10%. Il Ministero dell'Istruzione aveva impugnato la sentenza d'appello sostenendo che accordi integrativi potessero prevedere compensi forfettari inferiori. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'art. 87 del CCNL Scuola differenzia nettamente i docenti dai coordinatori: per questi ultimi la maggiorazione è l'unica modalità di calcolo ammessa. Inoltre, è stato ribadito che la contrattazione decentrata non può derogare in peggio alle disposizioni del contratto nazionale in assenza di una delega specifica.
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