La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33125/2023, chiarisce che nel giudizio di opposizione per equa riparazione, l'onere della prova grava interamente sul ricorrente. Quest'ultimo deve depositare tutti i documenti necessari, come i verbali di causa, per dimostrare l'irragionevole durata del processo. Il giudice dell'opposizione non ha il dovere di sollecitare l'integrazione documentale, a differenza di quanto avviene nella fase monitoria iniziale. La mancata produzione documentale comporta il rigetto della domanda.
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