Un avvocato ha chiesto la liquidazione dei propri compensi professionali per l'attività di difesa svolta a favore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Il Presidente del Tribunale ha accolto la richiesta di liquidazione, ma ha omesso di decidere sulla regolamentazione delle spese di lite. L'avvocato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle norme processuali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve sempre pronunciarsi sulle spese di lite, anche in assenza di una specifica domanda, poiché si tratta di una conseguenza automatica dell'accoglimento della pretesa. Inoltre, l'autodifesa del professionista non esclude il suo diritto a ricevere il rimborso delle spese secondo le tariffe professionali vigenti.
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