La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di cessione del contratto, anche la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie viene trasferita al nuovo contraente. La vicenda riguarda la cessione di un contratto derivato (IRS), il cui accordo quadro originario prevedeva l'arbitrato. Nonostante la società cessionaria avesse stipulato un nuovo accordo con la banca, privo di tale clausola, la Suprema Corte ha ritenuto valido l'arbitrato, confermando l'inscindibilità tra il contratto derivato e il suo accordo quadro originario. Il ricorso della banca è stato dichiarato inammissibile.
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