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Art. 83 Testo Unico Bancario

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Doveri informativi banca: guida alla risoluzione
Il Tribunale ha esaminato un caso di inadempimento dei doveri informativi banca relativo all'acquisto di azioni non quotate. Sebbene il contratto quadro fosse esistente, la banca non ha adeguatamente segnalato l'alto rischio e l'illiquidità dei titoli rispetto al profilo dell'investitore. La decisione ha portato alla risoluzione parziale dei contratti con condanna della banca alla restituzione delle somme investite, dedotti i rendimenti già percepiti.
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Liquidazione coatta amministrativa: debiti bancari
La Corte di Cassazione ha confermato l'improcedibilità di un giudizio promosso da una società in fallimento contro una banca in liquidazione coatta amministrativa. La controversia riguardava operazioni bancarie contestate su un conto corrente estinto prima della cessione d'azienda a un nuovo istituto. Poiché il rapporto era già chiuso, la banca cessionaria non è subentrata nel debito, rendendo necessario far valere le pretese esclusivamente all'interno della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
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Liquidazione coatta amministrativa e poteri bancari
La Corte di Cassazione ha confermato la validità di un decreto ingiuntivo richiesto da una banca posta in liquidazione coatta amministrativa. Il ricorso era stato depositato dai commissari straordinari poche ore prima dell'insediamento del commissario liquidatore. La Corte ha stabilito che gli organi uscenti mantengono i poteri in regime di prorogatio e che la perdita della capacità processuale del soggetto in liquidazione è un'eccezione relativa, sollevabile solo dalla massa dei creditori e non dal debitore.
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Liquidazione coatta amministrativa: rito obbligatorio
La Corte d'Appello ha riformato una sentenza di primo grado dichiarando improcedibili le domande di alcuni clienti contro una banca in liquidazione coatta amministrativa. Il cuore della decisione risiede nell'obbligo di far valere ogni pretesa, inclusa l'inesistenza di debiti, esclusivamente tramite l'insinuazione al passivo, escludendo così la giurisdizione del giudice ordinario per garantire l'unitarietà della procedura concorsuale.
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Legittimazione passiva ente ponte: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ente ponte, creato nel contesto di una risoluzione bancaria, non possiede la legittimazione passiva per rispondere delle pretese risarcitorie avanzate dagli azionisti della banca originaria. La decisione si fonda sulla necessità di garantire la stabilità finanziaria del nuovo istituto, trasferendogli solo le passività esplicitamente previste nel provvedimento di cessione e non oneri pregressi e incerti. Le pretese degli azionisti, pertanto, devono essere rivolte verso l'ente originario posto in liquidazione.
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Liquidazione coatta amministrativa: prosegue il giudizio?
La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, affronta il dibattito sulla sorte di un giudizio civile intentato contro una banca successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. Evidenziando un contrasto giurisprudenziale tra l'improcedibilità dell'azione e la sua prosecuzione con ammissione al passivo con riserva, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della causa. La decisione finale è sospesa in attesa di un pronunciamento su una questione analoga, già rimessa a una pubblica udienza, per garantire una trattazione congiunta e un indirizzo nomofilattico uniforme.
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Liquidazione coatta amministrativa: il giudizio prosegue?
Due risparmiatori hanno citato in giudizio una banca. Durante il processo in Cassazione, la banca è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. L'ordinanza non decide il caso ma, riconoscendo un contrasto giurisprudenziale sulla proseguibilità del giudizio, rinvia la questione a una futura udienza pubblica per una decisione nomofilattica.
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Liquidazione Coatta: azioni inammissibili in tribunale
Un investitore ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità di un contratto di acquisto di azioni stipulato con una banca, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che qualsiasi azione contro un istituto in tale procedura, anche se di mero accertamento, è inammissibile in sede ordinaria. Tali pretese devono essere fatte valere esclusivamente all'interno della procedura concorsuale, tramite istanza al commissario liquidatore, a causa della cosiddetta "vis atractiva" della procedura stessa.
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Interruzione del processo: la Cassazione chiarisce
Un fideiussore si oppone a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca. Successivamente, la banca viene posta in liquidazione coatta amministrativa, causando l'interruzione del processo. I giudici di merito dichiarano estinto il giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione della liquidazione in Gazzetta Ufficiale. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il termine per la riassunzione decorre non dalla conoscenza legale dell'evento, ma dalla dichiarazione giudiziale di interruzione del processo. Questo principio, già affermato per il fallimento, viene esteso anche alla liquidazione coatta amministrativa.
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Cessione contenzioso bancario: i rapporti estinti
Una società in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio una banca, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. Le attività e passività della banca sono state trasferite a un grande gruppo bancario. La questione centrale era se la causa, relativa a un rapporto contrattuale già concluso, fosse inclusa nel trasferimento. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni precedenti, ha stabilito che la cessione del contenzioso bancario non comprende le liti su rapporti estinti. La motivazione si basa sull'interpretazione degli accordi di cessione, che escludevano le passività non funzionali alla continuità dell'impresa acquirente. Di conseguenza, quest'ultima è stata ritenuta priva di legittimazione passiva.
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Operazioni Baciate: la nullità si estende al cessionario
Un cliente ha ottenuto un finanziamento da una banca per acquistare azioni della stessa, pratica nota come "operazioni baciate". A seguito della crisi dell'istituto, i suoi crediti sono stati ceduti a una banca successore. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità del finanziamento, derivante dal divieto di assistenza finanziaria, si estende e può essere opposta alla banca cessionaria. Quest'ultima non può esigere il pagamento di un credito nullo, poiché la nullità inficia l'esistenza stessa del diritto acquisito. L'azione contro la banca originaria, posta in liquidazione, è invece inammissibile in sede ordinaria, dovendo essere proposta nella procedura concorsuale.
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Cessione di azienda bancaria e debiti da liti pendenti
Una recente ordinanza della Cassazione affronta il tema della cessione di azienda bancaria. Il caso riguarda una risparmiatrice che aveva intentato causa contro una banca per un investimento in titoli di Stato esteri. Durante il processo, la banca è stata posta in liquidazione e la sua azienda ceduta a un altro istituto di credito. La Corte Suprema ha stabilito che la banca acquirente non è responsabile per i debiti derivanti da contenziosi su rapporti contrattuali già conclusi al momento della cessione. La responsabilità, quindi, non si trasferisce e rimane in capo all'istituto originario in liquidazione.
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Cessione banche venete: chi paga i debiti pregressi?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22707/2025, ha stabilito un principio fondamentale riguardo la cessione banche venete. In un caso riguardante un contenzioso tra un'azienda e un istituto di credito poi posto in liquidazione e ceduto a una grande banca, la Corte ha chiarito che l'acquirente non è responsabile per le passività derivanti da rapporti bancari già estinti al momento della cessione. La responsabilità per tali debiti, anche se oggetto di cause pendenti, rimane in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria, in quanto non funzionali all'attività della banca cessionaria.
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Estinzione del giudizio: la guida alla rinuncia in Cassazione
Una società ha proposto ricorso in Cassazione contro una decisione della Corte d'Appello. Le controparti, due istituti bancari, hanno risposto con controricorsi e ricorsi incidentali. Successivamente, tutte le parti hanno reciprocamente rinunciato ai propri atti e hanno accettato le rinunce altrui, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che la rinuncia in Cassazione è efficace di per sé, ma l'accettazione è cruciale per la gestione delle spese processuali.
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Cessione bancaria: la banca cessionaria risponde?
Un investitore ha citato in giudizio una banca cessionaria per ottenere la restituzione di somme investite in azioni di una banca posta in liquidazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che nella specifica operazione di cessione bancaria, le passività relative alle pretese degli azionisti erano state escluse dal perimetro della cessione. Di conseguenza, la banca cessionaria non era il soggetto legittimato a rispondere di tali debiti.
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Cessione banche venete: chi risponde dei debiti?
Un'azienda aveva citato in giudizio una banca per rapporti di conto corrente e mutuo, chiusi prima della liquidazione coatta dell'istituto. Con la successiva cessione banche venete, il contenzioso è passato alla banca acquirente? La Cassazione ha stabilito che i debiti derivanti da rapporti bancari già estinti al momento della cessione non vengono trasferiti alla banca cessionaria, ma restano in capo alla banca in liquidazione. Pertanto, la banca acquirente non è parte del processo.
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Cessione contenzioso bancario: la guida completa
Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della successione di un istituto di credito nei debiti di una banca acquisita. L'analisi si concentra sulla cessione del contenzioso bancario, stabilendo che le controversie relative a rapporti bancari già estinti al momento della cessione non vengono trasferite all'acquirente. La Corte ha interpretato il contratto di cessione, evidenziando che per il subentro non è sufficiente la sola pendenza della lite, ma è necessario che il rapporto sottostante sia ancora 'inerente e funzionale' all'attività della banca cessionaria. Di conseguenza, tali passività rientrano nel 'contenzioso escluso', e l'istituto acquirente non ha legittimazione passiva.
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Onere della prova: chi deve produrre il contratto?
Una società ha citato in giudizio una banca per la restituzione di somme indebitamente pagate. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, attribuendo al cliente l'onere della prova tramite la produzione del contratto e di tutti gli estratti conto. La Corte di Cassazione ha cassato questa decisione, chiarendo che l'onere della prova può ricadere sulla banca, specialmente se il cliente non è in grado di produrre il contratto perché mai ricevuto o perché inesistente in forma scritta.
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Cessione bancaria: debiti esclusi dalla cessione
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in una cessione bancaria regolata dal D.L. 99/2017, le passività verso azionisti e obbligazionisti subordinati della banca ceduta non vengono trasferite all'istituto acquirente. Gli eredi di un investitore avevano citato in giudizio la banca cessionaria per la presunta nullità di contratti di investimento, ma la Corte ha confermato la carenza di legittimazione passiva dell'acquirente, poiché tali passività sono esplicitamente escluse per legge dall'accordo di cessione. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Competenza Sezione Impresa: quando decide il giudice
Un investitore ha citato in giudizio una banca, sostenendo la nullità di un'operazione di acquisto di azioni e obbligazioni in quanto collegata a un finanziamento concesso dalla stessa banca (c.d. 'operazione baciata'). La banca convenuta ha eccepito l'incompetenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa. Il Tribunale di Venezia ha accolto l'eccezione, dichiarando la propria incompetenza. La motivazione risiede nel fatto che l'oggetto reale della controversia non è il rapporto societario, ma la validità del contratto di finanziamento. Pertanto, la causa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella della sezione specializzata.
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