Una società inviava un assegno di €75.000 tramite posta ordinaria, che veniva sottratto e incassato fraudolentemente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27123/2024, ha stabilito che la spedizione di un assegno per posta ordinaria costituisce un'assunzione di rischio che configura un concorso di colpa del mittente. Sebbene la banca negoziatrice rimanga responsabile per la negligente identificazione del presentatore, la responsabilità del danno deve essere ripartita, annullando la decisione precedente che escludeva la colpa del mittente.
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