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Art. 83 DPR 156/73

5 provvedimenti

Spedizione assegno per posta: concorso di colpa
Una società inviava un assegno di €75.000 tramite posta ordinaria, che veniva sottratto e incassato fraudolentemente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27123/2024, ha stabilito che la spedizione di un assegno per posta ordinaria costituisce un'assunzione di rischio che configura un concorso di colpa del mittente. Sebbene la banca negoziatrice rimanga responsabile per la negligente identificazione del presentatore, la responsabilità del danno deve essere ripartita, annullando la decisione precedente che escludeva la colpa del mittente.
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Spedizione assegno posta ordinaria: corresponsabilità
Una società assicurativa inviava un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria, che veniva incassato da un soggetto non legittimato. Sia in primo che in secondo grado, l'istituto bancario trattario veniva condannato al risarcimento, escludendo il concorso di colpa del mittente. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la spedizione assegno posta ordinaria costituisce una condotta imprudente che concorre a causare il danno, configurando una corresponsabilità tra mittente e banca.
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Concorso di colpa assegno: spedizione e responsabilità
Una società di servizi postali era stata ritenuta unica responsabile dalla Corte d'Appello per aver pagato un assegno non trasferibile rubato. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un concorso di colpa per l'assegno tra l'istituto pagatore e la società mittente, poiché quest'ultima, spedendo il titolo tramite posta ordinaria, aveva assunto un rischio ingiustificato. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione del riparto di responsabilità.
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Concorso di colpa: assegno spedito per posta ordinaria
La Corte di Cassazione ha stabilito il principio del concorso di colpa per chi invia un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria. Nel caso esaminato, un titolo rubato è stato incassato fraudolentemente. La Corte ha ritenuto che la scelta di un metodo di spedizione non sicuro contribuisce al danno, riducendo così la responsabilità dell'istituto pagatore. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione che tenga conto di questa corresponsabilità.
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Concorso di colpa: assegno spedito per posta ordinaria
Una società assicurativa spediva un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria. Il titolo veniva sottratto e incassato fraudolentemente presso un ufficio postale. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio del concorso di colpa, ripartendo la responsabilità tra il mittente, per aver scelto un metodo di spedizione rischioso, e l'istituto negoziatore, tenuto a una rigorosa diligenza nell'identificazione del presentatore. La sentenza di merito che aveva addebitato l'intera colpa all'ufficio postale è stata annullata con rinvio.
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