Un cittadino ha presentato istanza per la correzione di un errore materiale, lamentando che la Corte di Cassazione non avesse liquidato i compensi spettanti al proprio difensore nell'ambito del gratuito patrocinio. La Suprema Corte ha rigettato la richiesta, stabilendo che la competenza per la liquidazione dei compensi non spetta al giudice di legittimità, bensì al giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato. La normativa vigente, pur mirando a velocizzare i pagamenti, non modifica le regole fondamentali sulla competenza funzionale.
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