La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di correzione di un errore materiale contenuto in una sua precedente sentenza. Nel giudizio originario, la Corte aveva condannato l'imputato a pagare direttamente le spese legali alla parte civile. Tuttavia, quest'ultima era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. I giudici hanno chiarito che, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, la Cassazione deve limitarsi a una condanna generica dell'imputato a favore dello Stato. La quantificazione effettiva delle spettanze spetta invece al giudice di merito tramite un apposito decreto di pagamento. Di conseguenza, la Corte ha corretto la decisione precedente, disponendo che la liquidazione avvenga a cura del Tribunale in favore dell'Erario.
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