La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per omicidio colposo a seguito di un incidente stradale. Il motivo principale del ricorso, basato sulla presunta prescrizione del reato, è stato respinto. La Corte ha ribadito che la prescrizione omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale prevede il raddoppio dei termini, come stabilito dall'art. 157, comma 6, c.p. Di conseguenza, il termine non era ancora decorso al momento della decisione, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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