Un cittadino straniero ha presentato ricorso in Cassazione contro il rifiuto della sua richiesta di status di rifugiato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un difetto nella **procura speciale ricorso Cassazione**: il documento con cui il cittadino aveva autorizzato il suo avvocato non rispettava i requisiti formali previsti per le cause di protezione internazionale. In particolare, la procura non indicava in modo esplicito una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, né l'avvocato aveva certificato tale data, limitandosi ad autenticare la firma. La Corte ha ribadito che la sola autenticazione della firma non è sufficiente. Il Ministero dell'Interno, pur essendosi costituito, lo ha fatto in modo irrituale, non influenzando la decisione.
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