Un ente comunale vende un terreno su cui insiste un condotto fognario non dichiarato. L'acquirente chiede la risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione, riformando le decisioni precedenti, stabilisce che la garanzia per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1489 c.c., si applica solo in presenza di un effettivo diritto legale di un terzo sul bene, e non per una mera situazione di fatto, per quanto gravosa. La sentenza di appello viene quindi annullata con rinvio.
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