Il Socio Accomandatario di una società di persone ha impugnato il lodo derivante da un arbitrato irrituale avviato dalla madre, socia accomandante, per la rideterminazione delle quote e il risarcimento danni. Il ricorrente lamentava la tardività del lodo e la violazione del contraddittorio per mancata notifica della richiesta di nomina dell'arbitro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'accettazione dell'arbitro può avvenire per fatti concludenti, come la convocazione della prima riunione, da cui decorre il termine per la decisione. Inoltre, il contraddittorio nell'arbitrato irrituale è rispettato se le parti hanno la concreta possibilità di difendersi, anche se decidono volontariamente di non partecipare alle sedute pur essendo state regolarmente convocate.
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