Un contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione di quote societarie e pagato la relativa imposta, ne compie una seconda per un valore inferiore, chiedendo il rimborso totale di quanto versato. La Corte di Cassazione, confermando la posizione dell'Agenzia delle Entrate, stabilisce che il rimborso dell'imposta sostitutiva non può superare l'importo dovuto per l'ultima rivalutazione, affermando la natura retroattiva della norma che disciplina la materia (D.L. 70/2011).
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