Un cittadino, condannato in Romania per frode fiscale, chiedeva all'Italia di revocare la pena perché il reato, a suo dire, si era prescritto secondo una nuova legge rumena. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio chiaro sull'esecuzione sentenza penale straniera: l'Italia, come Stato di esecuzione, gestisce solo le modalità della pena. La decisione sulla prescrizione, che incide sulla validità stessa della condanna, spetta in via esclusiva allo Stato di emissione, cioè la Romania. Avendo le autorità rumene negato la prescrizione, la condanna in Italia deve proseguire.
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