L'Azienda propone opposizione a precetto contro il precetto notificato dagli Arbitri per il pagamento delle spese di un giudizio di ricusazione, liquidate erroneamente in loro favore dal Tribunale. La Corte di Cassazione chiarisce che, sebbene il provvedimento di liquidazione sia illegittimo poiché gli arbitri non sono parti del subprocedimento, esso non è abnorme o inesistente. Di conseguenza, l'errore andava impugnato direttamente con ricorso straordinario e non tramite opposizione a precetto. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Azienda sulla condanna per lite temeraria: la semplice riproposizione di tesi respinte nei gradi precedenti non configura una condotta temeraria se il provvedimento contestato era effettivamente errato. L'Azienda evita così la sanzione, pur dovendo pagare le spese originarie.
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