Un imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza di secondo grado emessa a seguito di un 'concordato in appello', lamentando la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione ribadisce che, aderendo al concordato, l'imputato rinuncia ai motivi di appello e non può più sollevare questioni relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento, salvo vizi nella formazione della volontà.
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