Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo sostenendo di non aver mai ricevuto gli atti di notifica prodromici. La Corte di Cassazione, applicando una recente modifica legislativa (art. 12, d.P.R. 602/1973), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione chiarisce che l'impugnazione estratto di ruolo è permessa solo in tre specifici casi di pregiudizio concreto e attuale per il debitore, che non erano stati dimostrati nel caso di specie, determinando un difetto di interesse ad agire.
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