La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale in materia di procedure concorsuali e crediti tributari. Ha confermato che, ai fini dell'insinuazione allo stato passivo di una liquidazione giudiziale, l'Agente della riscossione può limitarsi a depositare l'estratto di ruolo, senza dover provare la preventiva notifica della cartella di pagamento. In caso di contestazione da parte del curatore, il credito viene ammesso con riserva, e la controversia sulla sua fondatezza deve essere risolta dinanzi al giudice tributario. La Corte ha tuttavia cassato la decisione del tribunale per omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione sollevate dalla curatela.
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