Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo, sostenendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti. La Corte di Cassazione, applicando una recente riforma legislativa (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973), ha dichiarato il ricorso originario inammissibile. La nuova normativa, infatti, stabilisce che l'impugnazione estratto di ruolo non è più un rimedio ammissibile, salvo in casi specifici di pregiudizio qualificato che il contribuente non ha dimostrato. La Corte ha quindi cassato la sentenza precedente senza rinvio, definendo la causa.
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