Un Lavoratore, accusato di reati legati agli stupefacenti, aveva raggiunto un accordo di patteggiamento con il Pubblico Ministero. Il G.I.P. di Torino, però, ha invitato le parti a modificare l'accordo, portando a un nuovo patteggiamento. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice non potesse sollecitare una modifica dopo il primo accordo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la modifica patteggiamento è legittima se concordata bilateralmente dalle parti prima della sentenza, non costituendo un difetto di correlazione. Il Lavoratore è stato condannato alle spese.
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