Un uomo, condannato per omicidio volontario, ha chiesto l'applicazione della misura massima di riduzione della pena prevista per chi collabora con la giustizia. La Corte d'Assise d'Appello ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione riducendo la pena a nove anni di reclusione, ma senza concedere lo sconto massimo. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'utilità della sua collaborazione imponesse l'applicazione della massima riduzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudice di merito ha il potere discrezionale di quantificare lo sconto di pena tra il minimo e il massimo di legge, valutando la reale decisività del contributo offerto, senza alcun obbligo di applicare sempre la riduzione massima.
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