Una società finanziaria, cessionaria di un credito d'imposta, ha presentato ricorso contro il rigetto di una sua istanza di rimborso per la quota residua del credito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile per tardività. La Corte ha precisato che il termine per impugnare un diniego di rimborso, anche se implicito come un pagamento parziale, è perentorio. La mancata indicazione delle modalità di ricorso nell'atto di diniego da parte dell'Agenzia non proroga automaticamente tale termine, ma costituisce una mera irregolarità formale.
Continua »