Un professionista chiropratico si è visto negare il diritto all'esenzione IVA in quanto la sua professione, sebbene riconosciuta dalla legge, mancava dei decreti attuativi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo un principio fondamentale: per l'esenzione IVA chiropratico, ciò che conta è la natura sanitaria della prestazione e l'adeguata qualifica del professionista, non la presenza di regolamenti attuativi. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, riconoscendo il diritto del chiropratico all'esenzione.
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