L'Imputato, condannato per tentato omicidio aggravato da finalità mafiose, ha impugnato la sentenza di appello contestando la misura della riduzione di pena concessa. I giudici di merito avevano applicato lo sconto minimo di un terzo previsto dall'attenuante della collaborazione, respingendo la richiesta di una riduzione maggiore senza fornire una motivazione adeguata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, stabilendo che il giudice deve sempre giustificare in modo logico e congruo la scelta della percentuale di riduzione della pena, specialmente se si attesta sul minimo edittale. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, confermando in via definitiva la responsabilità penale dell'Imputato e rinviando il caso alla Corte d'appello per un nuovo calcolo.
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