Un contribuente sfida un avviso di accertamento per redditi non dichiarati, sostenendo la nullità per firma non valida e motivazione carente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il difetto di firma deve essere eccepito fin dal primo grado di giudizio. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione per la regola della 'doppia conforme' e ha ritenuto infondata la censura di motivazione 'apparente', confermando la validità dell'avviso di accertamento.
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