L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di costruzioni la detrazione di costi e IVA per presunte operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo la ditta fornitrice una società cartiera. Dopo un primo rinvio della Cassazione, che imponeva di valutare le prove sull'effettiva esecuzione dei lavori, il giudice del rinvio ha riconosciuto la detraibilità dei costi basandosi solo sulle norme del 2012, omettendo però di esaminare i documenti probatori prodotti dalla contribuente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, evidenziando che il giudice di merito ha violato l'obbligo di conformarsi al precedente dictum. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per un nuovo e completo esame delle prove.
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