Un uomo dona la nuda proprietà di un appartamento a un Ente Religioso, riservandosi l'usufrutto. L'Ente accetta la donazione anni dopo con atto pubblico, ma omette la notifica dell'accettazione della donazione al donante. Alla morte del donante, l'erede universale chiede la restituzione dell'immobile, sostenendo che il trasferimento non si sia mai perfezionato. La Corte di Cassazione dà ragione all'erede. I giudici confermano che, in mancanza di notifica formale tramite ufficiale giudiziario, la donazione non produce effetti traslativi. Di conseguenza, l'Ente Religioso ha detenuto l'immobile senza un titolo valido e non può invocare l'usucapione, poiché la sua relazione con il bene costituisce mera detenzione e non possesso utile a usucapire. L'Ente Religioso perde la causa e deve restituire l'appartamento.
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