Una donna si oppone al riconoscimento in Italia della nullità del suo matrimonio, dichiarata da un tribunale ecclesiastico, eccependo la lunga convivenza con il coniuge. La Corte di Cassazione accoglie il suo ricorso, annullando la decisione della Corte d'Appello. Quest'ultima, secondo i giudici, non ha adeguatamente verificato se il 'vizio psichico' riconosciuto dal diritto canonico corrispondesse effettivamente all'incapacità di intendere e volere prevista dal codice civile italiano, fornendo una motivazione solo apparente. La sentenza sottolinea la necessità di un'analisi sostanziale prima di procedere con la delibazione di una nullità matrimonio canonico.
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