La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1712/2024, ha confermato la legittimità della revoca del gratuito patrocinio disposta da un giudice in fase di liquidazione dei compensi, nonostante una precedente ammissione provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine. La decisione si fonda sulla mancanza, nell'istanza originaria, della prescritta autocertificazione reddituale. La Corte ha ribadito che il giudice ha il potere e il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e che l'assenza della dichiarazione, richiesta a pena di inammissibilità, non può essere sanata tramite un'acquisizione d'ufficio dei documenti da parte del magistrato.
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