Nel corso di una complessa vicenda familiare, alcuni eredi hanno promosso una causa di divisione ereditaria. Altri coeredi hanno sollevato un'eccezione di usucapione su undici immobili, ottenendone l'esclusione dalla massa da dividere con sentenza passata in giudicato. Successivamente, i primi coeredi hanno avviato un nuovo giudizio chiedendo di accertare la comproprietà di quegli stessi beni e la restituzione dei frutti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'accoglimento dell'eccezione di usucapione nel precedente giudizio divisorio preclude definitivamente qualsiasi successivo accertamento di comproprietà in un altro processo. Inoltre, per il principio di retroattività reale dell'usucapione, l'usucapiente è considerato proprietario esclusivo sin dall'inizio del possesso, escludendo ogni diritto degli altri coeredi al rimborso delle vendite o dei frutti dei beni esclusi.
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