La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24228/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione bancaria di interi rami d'azienda. Ha chiarito che le passività derivanti da rapporti bancari già estinti al momento della cessione non vengono trasferite all'istituto acquirente, anche se su di esse pende una controversia giudiziaria. Il criterio determinante non è la pendenza della lite, ma la funzionalità del rapporto sottostante all'esercizio dell'impresa della banca cessionaria. Pertanto, un debito derivante da un'azione revocatoria su un conto corrente chiuso anni prima non rientra nel perimetro della cessione.
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