Un imprenditore, dopo la risoluzione del suo concordato preventivo, è stato dichiarato fallito su richiesta della banca creditrice originaria. Ha impugnato la decisione sostenendo che la banca non fosse legittimata, avendo effettuato una cessione del credito a un'altra società. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, finché la cessione del credito non viene formalmente comunicata agli organi della procedura concorsuale, il creditore originario (cedente) mantiene pienamente la legittimazione ad agire, inclusa la facoltà di chiedere il fallimento.
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