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Art. 763 Codice Civile

6 provvedimenti

Annullamento divisione ereditaria: l’accordo tra fratelli è valido
Un erede ha impugnato un accordo di divisione ereditaria con i fratelli, chiedendone l'annullamento per errore o la rescissione per lesione. L'accordo prevedeva che un tecnico determinasse i lotti. I giudici di merito hanno rigettato le domande, qualificando l'accordo come contratto definitivo di divisione con oggetto determinato tramite arbitraggio. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, ritenendo infondate le censure dell'erede sull'inidoneità dell'accordo e sull'assenza di vizi di motivazione. Il ricorso per l'annullamento divisione ereditaria è stato integralmente rigettato.
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Rescissione della divisione valida anche dopo l’ordinanza
Due comproprietari hanno diviso un terreno comune mediante un accordo recepito da un'ordinanza del giudice. Successivamente, uno dei due ha scoperto che il valore del lotto ricevuto era inferiore di oltre un quarto rispetto alla sua quota di spettanza. Per questo motivo ha proposto l'azione di rescissione della divisione. La Corte d'Appello ha ritenuto la domanda inammissibile, considerando la divisione un atto puramente giudiziale. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale. Quando la divisione giudiziale si conclude con un'ordinanza basata sull'accordo tra le parti, il provvedimento si limita a un controllo di legalita. L'atto conserva la sua natura negoziale e le parti possono contestarlo tramite la rescissione della divisione. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e rinviato la causa per un nuovo esame.
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Falso in atto pubblico: avvocato condannato per l’indice
La Cassazione conferma la condanna per falso in atto pubblico a un avvocato che aveva alterato l'indice dei documenti del fascicolo di parte in una causa civile. L'indice, vistato dal cancelliere, è considerato un atto pubblico con fede privilegiata. La Corte ha ritenuto irrilevante il mancato uso dei documenti falsificati da parte del giudice civile ai fini della consumazione del reato.
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Divisione ereditaria: nullità per immobile abusivo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6377/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di divisione ereditaria: un accordo di divisione che include un immobile abusivo è nullo. La Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte d'Appello, aderendo al più recente orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 25021/2019) secondo cui anche gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alle sanzioni di nullità previste dalla normativa urbanistica per gli atti tra vivi. Il caso riguardava una disputa tra coeredi sulla validità di una scrittura privata di divisione, contestata da uno di essi a cui era stato assegnato un fabbricato non in regola.
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Rescissione divisione ereditaria: vendita quota e limiti
Un'erede ha agito in giudizio per la rescissione di una divisione ereditaria, sostenendo che la precedente vendita della quota del proprio dante causa a un altro coerede e la successiva divisione tra i coeredi rimanenti costituissero un'unica operazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la vendita della quota ereditaria è un atto autonomo e non equiparabile a una divisione. Pertanto, non è soggetta all'azione specifica di rescissione divisione ereditaria prevista dall'art. 764 c.c., ma alle regole generali sulla rescissione contrattuale, per le quali non sussistevano i presupposti di lesione.
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Divisione ereditaria parziale: si può fare?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9869/2025, ha stabilito che la divisione ereditaria parziale è pienamente legittima. Anche se gli eredi hanno già diviso una parte dei beni (in questo caso, gli immobili), possono successivamente procedere alla divisione dei beni rimanenti, come le somme di denaro. La Corte ha chiarito che l'omissione di beni non rende nulla la divisione, ma consente di procedere con un 'supplemento di divisione' ai sensi dell'art. 762 c.c., indipendentemente dal fatto che l'esistenza di tali beni fosse nota o meno al momento del primo accordo.
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