Il Condannato, ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per due anni, chiedeva la liberazione anticipata. Il Magistrato di Sorveglianza dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale ordinario, ritenendo che spettasse al giudice dell'esecuzione valutare i benefici legati a tale sanzione. Il Tribunale sollevava conflitto negativo di competenza. La Corte di Cassazione ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del Magistrato di Sorveglianza. La Suprema Corte ha chiarito che la liberazione anticipata rientra nella competenza funzionale esclusiva del Magistrato di Sorveglianza, il quale dispone di tutti gli strumenti istruttori necessari per valutare la condotta del condannato e il suo percorso di recupero sociale, senza che vi sia alcuna interferenza con il ruolo del giudice dell'esecuzione.
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