Il Questore di Arezzo aveva emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di una donna, vietandole di tornare nel Comune di Cortona per tre anni. Tuttavia, il provvedimento non conteneva l'ordine esplicito di fare rientro nel suo comune di residenza. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna penale per la violazione del divieto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della difesa, stabilendo che il foglio di via obbligatorio è nullo se non contiene contemporaneamente sia l'ordine di rientro alla residenza sia il divieto di ritorno. Trattandosi di elementi inscindibili, la mancanza dell'ordine di rientro rende l'atto illegittimo. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna perché il fatto non sussiste.
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