Un'impresa di autotrasporti si opponeva alla revoca di un'agevolazione fiscale sull'accisa del gasolio. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, il contribuente ha fatto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, ha aderito alla definizione agevolata ("rottamazione-ter"), pagando integralmente quanto dovuto. La Corte di Cassazione, preso atto del completamento della procedura, ha dichiarato l'estinzione del processo, rendendo superflua la decisione nel merito.
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