Un avvocato, difensore di un cliente ammesso al gratuito patrocinio, ha contestato la liquidazione del suo onorario. Nel giudizio di opposizione, pur ottenendo un aumento del compenso, il Tribunale gli ha negato il rimborso delle spese legali per l'opposizione stessa, in quanto si era difeso personalmente. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: l'avvocato che si difende in proprio per tutelare il proprio compenso agisce per un diritto soggettivo autonomo. Pertanto, ha pieno diritto alla liquidazione delle spese legali a carico della parte soccombente, in questo caso l'Amministrazione della giustizia. La Corte ha ribadito che la difesa personale non altera la natura professionale dell'attività svolta.
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