La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27722/2025, ha stabilito che il rifiuto di un'azienda di effettuare le trattenute sindacali richieste dai lavoratori tramite cessione del credito costituisce condotta antisindacale. Sebbene il referendum del 1995 abbia rimosso l'obbligo legale per il datore di lavoro, non ha introdotto un divieto. I lavoratori possono legittimamente utilizzare lo strumento civilistico della cessione del credito per versare le quote al proprio sindacato, e il datore di lavoro è tenuto ad adempiere, a meno che non dimostri un onere aggiuntivo e insostenibile.
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