Un individuo, già condannato per traffico e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga, ha chiesto la **revisione sentenza penale**. Ha sostenuto l'incompatibilità tra due sentenze: una lo vedeva acquirente di droga da un altro soggetto, l'altra lo considerava associato con lo stesso soggetto. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, ritenendo che l'acquisto di droga non escludesse logicamente la partecipazione all'associazione. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità, ribadendo che l'inconciliabilità tra sentenze richiede fatti storici negati in un caso e riconosciuti nell'altro, non mere differenze nella qualificazione del rapporto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e al ricorrente sono state addebitate le spese.
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