Un uomo condannato in assenza ha richiesto la revisione europea della sua sentenza, lamentando la violazione del diritto a un equo processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il rimedio previsto dall'art. 628-bis c.p.p. presuppone inderogabilmente una precedente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) favorevole al ricorrente. Il rimedio non è estensibile ai cosiddetti 'fratelli minori', ovvero soggetti in situazioni analoghe ma privi di una pronuncia diretta della Corte EDU.
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