Una procedura fallimentare ha richiesto il rimborso di un credito d'imposta risalente al 1995. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, eccependo in seguito la prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo un principio fondamentale sulla prescrizione credito IVA. I giudici hanno chiarito che, una volta presentata tempestivamente la domanda di rimborso, la prescrizione decennale del credito non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattandosi di un diritto disponibile del contribuente, l'Amministrazione finanziaria deve eccepire la prescrizione tempestivamente nei primi gradi di giudizio, non potendo farlo per la prima volta in appello o in Cassazione. Inoltre, la mancanza della dichiarazione di cessazione dell'attività non blocca il rimborso se il curatore ha presentato la dichiarazione speciale prevista per i fallimenti.
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