Un soggetto condannato in Albania chiedeva di scontare la pena in Italia. La Corte di Appello ha ridotto la sanzione al massimo previsto dalla legge italiana per il reato corrispondente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, che lamentava la mancata motivazione, chiarendo che nell'ambito della procedura di esecuzione pena estera basata sulla Convenzione di Strasburgo, il giudice italiano non deve ricalcolare la pena, ma solo adeguarla al massimo edittale interno, senza necessità di ulteriore motivazione.
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