La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34075/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di trust: la trascrizione del pignoramento trust è nulla se eseguita contro il trust stesso anziché contro il trustee. La Corte ha ribadito che il trust non possiede soggettività giuridica, essendo un mero patrimonio separato. Pertanto, qualsiasi formalità pubblicitaria, inclusa la trascrizione di un pignoramento, deve essere intestata al trustee nella sua specifica qualità, quale unico titolare dei diritti e doveri connessi ai beni in trust.
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