La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento, ribadendo che i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati dalla legge. Il caso riguardava una condanna per traffico di stupefacenti, e il ricorso basato su presunta mancanza di motivazione è stato respinto in quanto non rientra tra le censure ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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