La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato contro una sentenza per reati legati a sostanze stupefacenti. L'imputato lamentava la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non includono il vizio di motivazione, ma solo specifiche violazioni di legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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