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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 — Sezione Seconda Penale

4 provvedimenti

Altri anni per Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

Giudizio di rinvio: limiti del giudice e giudicato
Due imputati ricorrono in Cassazione contro la rideterminazione della pena decisa in un giudizio di rinvio. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo due principi fondamentali: le questioni coperte da giudicato non possono essere riesaminate e, in un giudizio di rinvio limitato alla sola pena, il giudice può adeguare la sanzione a quella di altri reati simili già definitivi, senza necessità di una nuova, complessa motivazione.
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Annullamento parziale e prescrizione: la Cassazione
La Corte di Cassazione chiarisce gli effetti dell'annullamento parziale sulla prescrizione del reato. Se l'annullamento riguarda solo la pena, la condanna per la responsabilità diventa definitiva e la prescrizione non può più essere dichiarata. Se invece l'annullamento investe la valutazione della responsabilità, il giudizio resta aperto e la prescrizione può essere rilevata anche in sede di rinvio. La sentenza analizza tre ricorsi, accogliendone uno e dichiarando gli altri inammissibili.
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Confisca per sproporzione: sì anche per la detenzione
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della confisca per sproporzione di una somma di denaro trovata in possesso di un soggetto accusato di sola detenzione di stupefacenti. La decisione si fonda sull'impossibilità dell'imputato, privo di reddito, di giustificare la legittima provenienza del denaro, ritenuto sproporzionato rispetto alla sua condizione economica, respingendo la tesi difensiva che lo attribuiva all'indennità di disoccupazione della moglie.
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Giudizio di rinvio: l’obbligo di decidere sui motivi
La Corte di Cassazione annulla una sentenza d'appello emessa in sede di rinvio. La Corte chiarisce che il giudice del giudizio di rinvio non può limitarsi a decidere solo sul motivo di ricorso accolto, ma deve esaminare anche tutti gli altri motivi che erano stati dichiarati 'assorbiti', come quelli sulla determinazione della pena e sulla sua sostituzione. L'assorbimento, infatti, non è un rigetto ma una sospensione del giudizio su quei punti.
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