La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento basato su una generica contestazione della qualificazione giuridica del fatto. La Corte ribadisce che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale impugnazione è consentita solo in caso di 'errore manifesto', ovvero una qualificazione palesemente eccentrica rispetto all'imputazione, condizione non riscontrata nel caso di specie.
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