La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33406/2025, ha confermato la dichiarazione di inammissibilità di un appello per un vizio formale legato al domicilio. Il ricorso è stato respinto perché l'atto di impugnazione si limitava a menzionare il domicilio del ricorrente senza fare un richiamo specifico e puntuale alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio presente nel fascicolo processuale. Secondo la Corte, questa omissione viola l'onere di leale collaborazione richiesto per garantire la celerità e l'efficienza delle notificazioni, rendendo quindi inevitabile l'inammissibilità dell'appello.
Continua »