L'Imputato, condannato per omicidio, ricorre in Cassazione eccependo l'omessa traduzione della sentenza e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di due testimoni chiave resisi irreperibili. La Suprema Corte rigetta il motivo sulla traduzione, poiché l'Imputato conosceva l'italiano, ma accoglie il ricorso sulle prove testimoniali. I giudici d'appello avevano infatti dichiarato l'irreperibilità dei testimoni stranieri limitandosi a ricerche in Italia, nonostante note di polizia indicassero il loro rimpatrio e l'estradizione in Albania. La Cassazione stabilisce che, prima di leggere i verbali dei testi irreperibili, il giudice deve svolgere adeguate ricerche all'estero, anche tramite rogatoria internazionale. La sentenza viene annullata con rinvio.
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