Un uomo, indagato in Svizzera, viene interrogato in Italia tramite una rogatoria internazionale. Egli contesta la procedura, lamentando la violazione del diritto di difesa per non aver ricevuto informazioni complete sul procedimento estero. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'opposizione in Italia può riguardare solo la correttezza formale dell'atto eseguito (l'interrogatorio), non il merito dell'indagine straniera. Le contestazioni sul procedimento svizzero devono essere sollevate in Svizzera. Poiché l'interrogatorio si è svolto nel rispetto delle garanzie italiane, la rogatoria internazionale è stata eseguita legittimamente.
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